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Mancato svolgimento corso formazione Amministratore

La mancata frequentazione del corso di formazione periodica “rende illegittima la nomina dell’amministratore di condominio nel senso che l’amministratore non potrà assumere incarichi per l’anno successivo e che la sua nomina sarebbe nulla”.

Così il Tribunale di Padova, con sentenza n. 818 del 24.3.’17, che, però, non motiva tale assunto se non facendo riferimento ad un “pacifico” orientamento della giurisprudenza in proposito, che in vero non risulta (anzi la pronuncia in commento risulta essere la prima sul tema), oltre che ad un generico richiamo al diritto di ciascun condòmino “ad avere come amministratore una persona qualificata”.

In verità c’è da dire, in argomento, che solo da una parte della dottrina è stata sostenuta la nullità di una delibera con cui venga nominato un amministratore sprovvisto dei prescritti requisiti di formazione; e ciò sul presupposto della contrarietà all’ordine pubblico. Tuttavia, come abbiamo già avuto modo di evidenziare su queste colonne con riguardo a tale orientamento (cfr. Cn luglio ’14), una delibera siffatta – non incidendo, all’evidenza, sugli interessi (generali) della collettività ma solo su quelli (particolari) della compagine condominiale – non sembra essere contraria all’ordine pubblico.

Il che trova conferma, del resto, anche nel fatto che ove il legislatore della riforma avesse voluto dare particolare rilievo all’art. 71-bis disp. att. cod. civ., che disciplina i requisiti per svolgere l’incarico di amministratore, avrebbe senz’altro inserito questa previsione tra quelle definite inderogabili dal
successivo art. 72.
A questo quadro il Tribunale di Padova nulla aggiunge dato che – come abbiamo detto – non argomenta la sua decisione, sicché si può continuare a ritenere che una delibera con cui venga nominato un amministratore privo di formazione sia, più semplicemente, annullabile. Ciò che non toglie, naturalmente,
a ciascun condòmino – ai sensi dell’art. 1129, undicesimo comma, cod. civ. – la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria per la revoca di un amministratore così nominato.

Condivisibile è invece ciò che afferma, nella circostanza, lo stesso Tribunale circa la cadenza dell’obbligo di formazione periodica che – secondo il giudice veneto – decorre a partire dal 9 ottobre di ogni anno, in linea con la data di entrata in vigore (avvenuta il 9.10.’14) del cosiddetto “decreto corsi”
(d.m. n.140/’14).
Per un approfondimento in materia di amministratore di condominio che non svolga con regolarità, negli anni, l’attività obbligatoria di formazione periodica, si rinvia a Confedilizia notizie di giugno 2016.




 

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